Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che, per il girone C, riportiamo di seguito.

SOCIETÀ
ammenda
€ 300,00
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato: 1. la pavimentazione all’interno dei servizi igienici loro riservati; 2. la cassetta antincendio con manomissione della lancia e del relativo pannello di copertura; 3. la parte superiore del tornello, presso il varco di accesso Settore Ospiti (Curva Sud) con conseguente esposizione dei cablaggi. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ammenda 
€ 200,00

COSENZA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, intonato, al 17° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
TEAM ALTAMURA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Coperta Locali, intonato, al 5° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per quattro volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2025 ED AMMONIZIONE (I INFR) PERNA FRANCESCO (COSENZA) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI ED € 500,00 DI AMMENDA DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso nello spogliatoio occupato dalla propria squadra trattenendosi al suo interno per circa due minuti e, dopo essere uscito, continuava a permanere all’interno dell’area spogliatoi per altri dieci minuti, nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 30/DIV del 28.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE IERARDI MARIO (CATANIA) A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di uno scontro con il calciatore avversario, quando il palLone non era più in gioco, lo colpiva con un calcio al petto senza provocargli conseguenze; B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione prima di uscire dal terreno di gioco, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE CUPPONE LUIGI (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e le modalità del colpo inferto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE CERESOLI ANDREA (BENEVENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) LOGOLUSO GAETANO (CASARANO)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
BUTTARO ALESSIO (FOGGIA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA) 

Sezione: Serie C / Data: Mar 04 novembre 2025 alle 16:17
Autore: Raffaele Cammarota
vedi letture
Print