E' stato respinto il ricorso della Team Altamura (che già si era vista bocciare due iniziative simili per le sfide con Lavello e Bitonto) in relazione alla gara pareggiata lo scorso 5 maggio con la Puteolana (1-1). Il reclamo dei murgiani verteva sulla presunta posizione irregolare dell'attaccante granata Fabrizio Guarracino, approdato nel corso della stagione a Pozzuoli dopo aver militato con Vastese e San Giorgio Sedico. 

"Osservato - scrive il Giudice sportivo Aniello Merone - come il presente reclamo si innervi sulla corretta interpretazione dell'art. 95, comma 2, NOIF - disposizione pubblicata con C.U. n. 238/A della FIGC il 26.6.20 che prevede come "nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione" - risulta piuttosto agevole osservare come la corretta esegesi della summenzionata norma - indipendentemente dalla successiva deroga intervenuta con C.U. n. 239/A della FIGC per la stagione sportiva 2020/2021 e che non né modifica in alcuna misura l'ambito di applicazione soggettiva - porti a ritenere che la medesima non trovi mai applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche. Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa, atteso che il calciatore GUARRACINO FABRIZIO, sebbene "non professionista", si sia tesserato nel corso della stagione sportiva in corso unicamente per società appartenenti alla L.N.D. (e non, invece, per "società professionistica"), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui aveva pieno titolo a partecipare; Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. TEAM ALTAMURA".

Sezione: Serie D / Data: Gio 13 maggio 2021 alle 18:30
Autore: Stefano Sica
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